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Recupero Sottotetti
ARTICOLO 1 (Finalita')
1. La Regione promuove il recupero a fini abitativi dei sottotetti esistenti
con l’obiettivo di limitare il consumo di nuovo territorio attraverso un
piu' efficace riutilizzo, nel rispetto delle caratteristiche tipologiche e
morfologiche degli immobili, dei volumi esistenti nonche' di favorire la
messa in opera di interventi tecnologici per il contenimento dei consumi
energetici.
  
ARTICOLO 2 (Definizione)
1. Ai fini della presente legge si definiscono sottotetti i volumi
sovrastanti l’ultimo piano dell’edificio o di sue parti, compresi nella
sagoma di copertura, che, all’atto del rilascio del relativo titolo
abilitativo, non siano stati computati come volumi residenziali.
ARTICOLO 3(Condizioni per il recupero)
1. Possono essere recuperati a fini abitativi, previo rilascio del relativo
titolo edilizio abilitativo, i sottotetti esistenti alla data di entrata in
vigore della presente legge, purche' attigui o comunque annessi ad unita'
immobiliari ubicate nel medesimo edificio, qualora sussistono le seguenti
condizioni:
a) l’edificio dove ?ubicato il sottotetto deve essere stato legittimamente
realizzato ovvero condonato ai sensi della normativa vigente in materia di
sanatoria di abusi edilizi;
b) l’altezza media interna netta che, nel caso in cui il solaio sovrastante,
o una sua porzione, non sia orizzontale, si intende come la distanza tra il
solaio di calpestio ed il piano virtuale orizzontale, mediano tra il punto
pi?alto e quello pi?basso dell’intradosso del solaio sovrastante ad esso,
deve essere fissata in 2,40 metri per gli spazi ad uso abitazione,
riducibile a 2,20 metri per gli spazi accessori o di servizio; per gli
edifici siti nei comuni montani e nei territori montani dei comuni
parzialmente montani, e' ammessa una riduzione dell’altezza media sino a
2,20 metri anche per gli spazi ad uso abitazione;
c) nei locali con soffitto a volta l’altezza media e' calcolata come media
aritmetica tra l’altezza dell’imposta e quella del colmo della volta stessa,
misurata dal pavimento al loro intradosso con una tolleranza fino al 5 per
cento; il rapporto aeroilluminante deve essere pari o superiore a un
sedicesimo (1/16);
d) in caso di soffitto non orizzontale, ferma restando l’altezza media di
cui alla lettera b), l’altezza della parete minima non pu?essere inferiore a
1,50 metri per gli spazi ad uso abitazione ed a 1,30 metri per gli spazi
accessori
o di servizio;
e) gli eventuali spazi di altezza inferiore ai minimi di cui alla lettera b)
devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e ne ?consentito
l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio; in
corrispondenza delle fonti di luce diretta la chiusura di tali spazi non e'
prescritta;
f) sono consentite modificazioni delle altezze di colmo e di gronda nonche'
delle linee di pendenza delle falde unicamente al fine di assicurare i
parametri fissati dalla presente legge.
2. Ai fini del raggiungimento dell’altezza media di cui al comma 1, lettere
b) e c) ?consentito l’abbassamento dell’ultimo solaio e la conseguente
modifica della quota d’imposta dello stesso, a condizione che non incida
negativamente sulla statica e sul prospetto dell’edificio e che siano
rispettati i requisiti minimi di agibilita' dei locali sottostanti, previsti
dalla normativa vigente, nonche' le norme sismiche.
3. L’intervento di recupero dei sottotetti, se volto alla realizzazione di
nuove unita' immobiliari, e' subordinato all’obbligo di reperimento di spazi
per parcheggi pertinenziali nella misura prevista dagli strumenti della
pianificazione comunale e con un minimo di 1 metro quadrato ogni 10 metri
cubi della volumetria resa abitativa ed un massimo di 25 metri quadrati per
ciascuna nuova unita' mmobiliare.
4. Qualora sia dimostrata l’impossibilita' per mancata disponibilita' di
spazi idonei, di assolvere all’obbligo di cui al comma 3, ?consentito, anche
in deroga ai regolamenti edilizi vigenti, l’intervento di recupero dei
sottotetti previo versamento al comune di una somma pari al costo base di
costruzione per metro quadrato di spazio per parcheggi da reperire. Tale
somma deve essere destinata alla realizzazione di parcheggi da parte del
comune.
5. Non sono assoggettati al versamento di cui al comma 4 gli interventi di
recupero dei sottotetti realizzati in immobili per l’edilizia residenziale
pubblica destinata all’assistenza abitativa di proprieta' del comune o delle
Aziende territoriali per l’edilizia residenziale pubblica (ATER).
6. Nei comuni destinatari del fondo regionale per il sostegno all’accesso
alle abitazioni in locazione di cui all’articolo 14 della legge regionale 6
agosto 1999, n. 12 (Disciplina delle funzioni amministrative regionali e
locali in materia di edilizia residenziale pubblica) l’intervento di
recupero dei sottotetti, se volto alla realizzazione di nuove unita'
immobiliari, e' altresi subordinato all’obbligo di destinare la nuova unita'
immobiliare alla locazione a canone concordato di cui all’articolo 2, comma
3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (Disciplina delle locazioni e del
rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo) e successive modifiche per
un periodo non inferiore a otto anni, fatto salvo il caso in cui la medesima
unita' immobiliare sia utilizzata come prima casa da un parente in linea
retta del proprietario, con l’obbligo di non alienarla per un periodo pari a
cinque anni.
ARTICOLO 4 (Classificazione dell’intervento ed oneri concessori)
1. L’intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi e' classificato
come intervento di ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma
1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia) e successive modifiche.
2. L’intervento di cui al comma 1 comporta la corresponsione del versamento
del contributo di cui all’articolo 16 del d.p.r. 380/2001 e successive
modifiche, calcolato sulla volumetria resa abitativa secondo le tabelle
approvate e vigenti in ciascun comune per le opere di nuova costruzione.
3. I comuni possono deliberare l’applicazione di una maggiorazione, nella
misura massima del 20 per cento del contributo di cui al comma 2, da
destinare obbligatoriamente alla realizzazione di interventi di
riqualificazione urbana, di arredo urbano e di valorizzazione del patrimonio
comunale di edilizia residenziale.
ARTICOLO 5 (Modalita' d’intervento)
1. L’intervento di recupero del sottotetto a fini abitativi deve comunque
garantire il rispetto delle caratteristiche architettoniche dell’edificio,
tenuto anche conto della zona in cui lo stesso ricade, nonch?delle
prescrizioni igienico-sanitarie riguardanti le condizioni di agibilita'
2. Al fine di assicurare l’osservanza dei requisiti di fruibilita' e di
aeroilluminazione naturale dei locali, l’intervento di recupero del
sottotetto a fini abitativi puo' essere realizzato anche mediante l’apertura
di finestre, lucernari, porte, nella salvaguardia delle caratteristiche
strutturali e formali dell’edificio e nel rispetto dei requisiti minimi di
agibilita' dei locali sottostanti.
ARTICOLO 6 (Sostenibilita' energetica ambientale)
1. Il progetto di recupero del sottotetto a fini abitativi deve prevedere
interventi di isolamento termico nonche' in conformita' agli articoli 4, 5 e
6 della legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in
materia di architettura sostenibile e di bioedilizia), interventi di
risparmio idrico, di ricorso a fonti energetiche rinnovabili e di recupero
delle tradizioni costruttive biosostenibili.
ARTICOLO 7 (Esclusioni e deroghe)
1. Le disposizioni della presente legge non si applicano alle zone
territoriali omogenee “A” di cui dall’articolo 2 del decreto del Ministro
per i lavori pubblici 2 aprile 1968 (Limiti inderogabili di densita'
edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra
spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici
o riservati alle attivita' collettive, al verde pubblico o a parcheggi da
osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della
revisione di quelli esistenti, ai sensi dell’art. 17 della L. 6 agosto 1967,
n. 765).
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, i comuni possono disporre motivatamente l’esclusione, totale o
parziale, di ulteriori zone territoriali omogenee nonche' di determinate
tipologie di edifici, anche in relazione a caratteristiche
storico-culturali, morfologiche, paesaggistiche.
3. Il recupero del sottotetto a fini abitativi, come disciplinato dalla
presente legge, ?consentito anche in deroga agli strumenti urbanistici
comunali, adottati o vigenti, e ai regolamenti edilizi vigenti.
4. L’intervento di recupero del sottotetto, se in deroga ai limiti fissati
dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, deve prevedere
il conferimento, da parte dei richiedenti, di superfici idonee a compensare
gli standard urbanistici mancanti ovvero la loro monetizzazione in base ai
costi correnti di esproprio all’interno dell’area considerata.
Formula Finale:
La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi 16 aprile 2009
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